giovedì 15 febbraio 2007

PIU' CHE UN DISEGNO DI LEGGE UN CALEMBOUR

Roma 14/01/2006,folla in
piazza Farnese per i PACS
Ci si sono impegnate tanto Bindi e Pollastrini per scrivere questo disegno di legge ed alla fine hanno creato uno sgorbietto che si presta molte battute,per via del nome DICO,e a molte critiche per come è strutturato in sè.
Analizziamolo insieme.

"Due persone maggiorenni, anche dello stesso sesso, unite da reciproci vincoli affettivi, che convivono e si prestano assistenza e solidarietà materiale e morale, non legate da vincoli di matrimonio, parentela in linea retta, adozione, affiliazione, tutela, curate o amministrazione di sostegno, sono titolari dei diritti e delle facoltà stabiliti dalla presente legge". Inizia così il ddl sui "Diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi" approvato dal Consiglio dei ministri.
Dunque anche coppie omosessuali godranno dei diritti contenuti nel ddl...un passo avanti...

Si legge nel testo che la convivenza "è provata dalle risultanze anagrafiche". La dichiarazione può avvenire contestualmente, ma nel caso ciò non avvenga "il convivente che l'ha resa ha l'onere di darne comunicazioni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all'altro convivente".
Non si va insieme a registrarsi,poche anzi zero cerimonie,solo una raccomandata da spedire a casa propria e la cui ricevuta tornerà allo stesso indirizzo...

Non possono accedere ai diritti regolati dalla legge i condannati per "omicidio consumato o tentato sul coniuge dell'altra o sulla persona con la quale l'altra conviveva" o anche che "sia stata rinviata a giudizio" per lo stesso reato. Escluse anche le persone "legate da rapporti contrattuali, anche lavorativi, che comportino necessariamente l'abitare in comune". Ovviamente per una falsa dichiarazione di convenienza è prevista una pena: da uno a tre anni di carcere e una multa da 3 mila a 10 mila euro.
Si sa che in Italia vale il detto "fatta la legge scoperto l'inganno" quindi lo stato si tutela da eventuali furbastri sempre in agguato...stupisce la norma sull'omicidio o tentato omicido,ma nei prossimi giorni cercherò di farmela chiarire da qualche esperto di legge.

"Le strutture ospedaliere e di assistenza pubbliche e private regolano l'esercizio del diritto di accesso del convivente per fini di visita e di assistenza nel caso di malattia o ricovero dell'altro convivente".
Cioè?Nulla di invariato,gli ospedali faranno come hanno sempre fatto,lasciando fuori da ogni decisione,visita o informazione il convivente del malato,se il direttore sanitario non è umano?Leggiamo oltre...
Secondo il testo in discussione al Cdm "ciascun convivente può designare l'altro suo rappresentante: a) in caso di malattia che comporta incapacità di intendere e di volere, al fine di concorrere alle decisioni in materia di salute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigente; b) in caso di morte, per quanto riguarda la donazione degli organi, la modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie". Questa designazione "è effettuata mediante atto scritto e autografo. In caso di impossibilità di redigerlo viene formato un processo verbale alla presenza di tre testimoni, che lo sottoscrivono".
Ah,bisogna rendere una dichiarazione scritta da portare in caso di evenienza...come se quando uno va in ospedale ad assistere un parente o il coniuge si portasse sempre dietro lo stato di famiglia...

Le Regioni "tengono conto della convivenza ai fini dell'assegnazione di alloggi di edilizia popolare o residenziale pubblica". In buona sostanza, le Regioni dovranno tener conto nelle graduatorie per le case popolari anche dei conviventi registrati. Qui non ho nulla da contestare.

"In caso di morte di uno dei conviventi che sia conduttore del contratto di locazione della comune abitazione, l'altro convivente può succedergli nel contratto, purché la convivenza perduri da almeno tre anni ovvero vi siano figli comuni". Questa disposizione, si legge ancora, "si applica anche nel caso di cessazione della convivenza nei confronti del convivente che intenda subentrare nel rapporto di locazione".
Puoi subentrare nel contratto di affitto ma se conviviamo da almeno tre anni...anche se ci lasciamo e io me ne vado,ti puoi intestare tu il contratto...basta che conviviamo da almeno tre anni...altro limite temporale che non capisco:perchè se capita una disgrazia improvvisa a due persone che solo da poco hanno deciso di vivere insieme chi muore giace e chi vive lo sfrattiamo?

"La legge e i contratti collettivi disciplinano i trasferimenti e le assegnazioni di sede dei conviventi dipendenti pubblici e privati al fine di agevolare il mantenimento della comune residenza, prevedendo tra i requisiti per l'accesso al beneficio una durata almeno triennale della convivenza".Sarebbe anche questa una buona norma,se non ci fosse ancora la regola del tre...


"il convivente che abbia prestato attività lavorativa continuativa nell'impresa di cui sia titolare, l'altro convivente può chiedere, salvo che l'attività medesima si basi su di un diverso rapporto, il riconoscimento della partecipazione agli utili d'impresa, in proporzione all'apporto fornito".

Buona regola.

Trascorsi nove anni dall'inizio della convivenza il convivente concorre alla successione legittima dell'altro convivente, avendo diritto "a un terzo dell'eredità se alla successione concorre un solo figlio e ad un quarto se due o più figli". In particolare il ddl prevede che "in caso di concorso con ascendenti legittimi o con fratelli e sorelle anche se unilaterali al convivente è devoluta la metà dell'eredità". Se non ci sono figli o di fratelli e sorelle "al convivente si devolvono i due terzi dell'eredità", mentre "in assenza di altri parenti entro il terzo grado in linea collaterale, l'intera eredità". La legge specifica poi, dal punto di vista fiscale, che "quando i beni ereditari di un convivente vengono devoluti all'altro convivente l'aliquota sul valore complessivo netto dei beni è stabilita nella misura del 5% sul valore complessivo netto eccedente i 100 mila euro". Regolano la successione triplicando il requisito della durata della convivenza...assurdo!

"Nell'ipotesi in cui uno dei due conviventi versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento, l'altro convivente è tenuto a prestare gli alimenti oltre la cessazione della convivenza, purchè perdurante da almeno tre anni, con precedenza sugli altri obbligati, per un periodo determinato in proporzione alla durata della convivenza". L'obbligo di versare gli alimenti, si legge ancora, "cessa qualora l'avente diritto contragga matrimonio o inizi una nuova convivenza" registrata all'anagrafe. Applicano il mantenimento come previsto nel diritto di famiglia,salvo ricordare anche qui la regola del tre...

"Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, può essere fornita la prova di una data di inizio della convivenza anteriore a quella delle certificazioni" registrate all'anagrafe. Nello stesso articolo, il 13, del ddl si specifica che la registrazione di una convivenza fa cessare "i diritti patrimoniali, successori o previdenziali e le agevolazioni previste" per i divorziati. Ovviamente gli stessi diritti riconosciuti dalla legge ai conviventi cessano se uno degli ex conviventi si sposa.Di come si debba fornire questa prova,quando prima queste persone per lo stato erano inesistenti nulla si sa...

"In sede di riordino della normativa previdenziale e pensionistica, la legge disciplina i trattamenti da attribuire al convivente, stabilendo un requisito di durata minima della convivenza, commisurando le prestazioni alla durata della medesima e tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali del convivente superstite". Così il disegno di legge approvato dal governo su "diritti e doveri delle persone stabilmente conviventi". Anche qui la durata è requisito...

A parer mio poco si salva di questo ddl...ma io sono integralista e avrei scritto un solo ed unico articolo...

TUTTE LE DISPOSIZIONI DI CUI AL TITOLO SESTO DEL CODICE CIVILE,AD ECCEZIONE DI QUELLE DI CUI AL CAPO II(Del matrimonio celebrato davanti a ministri del culto cattolico e del matrimonio celebrato davanti a ministri di culti ammessi nello Stato),SI INTENDONO VALIDE PER TUTTI I CITTADINI ITALIANI ANCHE DELLO STESSO CHE INTENDANO UNIRSI IN MATRIMONIO DAVANTI ALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE

Non mi pare difficile,no?

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